Allegato 1 alla FIPAV
1. La competenza a determinare in via coattiva l'indennizzo per il riscatto appartiene alla Commissione Tesseramento Atleti, serie A che vi procede secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Giurisdizionale.
2. L'indennizzo è fissato in misura pari alla somma dell'ammontare delle spese sostenute dall'associato nell'interesse diretto o indiretto dell'atleta nella stagione sportiva al cui termine viene chiesto il riscatto.
2.1 Sono spese dirette quelle sostenute dall'associato per il singolo atleta a qualsivoglia titolo purché risultino documentate a norma di legge.
2.2 Sono spese indirette quelle sostenute dall'associato in via generale per la propria amministrazione e si individuano ai fini del riscatto mediante un incremento percentuale delle spese dirette secondo le seguenti tabelle:
Attività femminile
a) per spese dirette fino a Euro 10.329,14 moltiplicarle per 0,6;
b) per spese dirette da Euro 10.329,14 a Euro 20.658,28 moltiplicarle per 0,8;
c) per spese dirette da Euro 20.658,29 a Euro 30.987,41 moltiplicarle per 1;
d) per spese dirette da Euro 30.987,42 a Euro 41.316,55 moltiplicarle per 1,2;
e) per spese dirette da Euro 41.316,56 a Euro 51.645,69 moltiplicarle per 1,4;
f) per spese dirette superiori a Euro 51.645,69 moltiplicarle per 1,6;
2.3 Il Consiglio Federale ha determinato l'ammontare minimo delle spese indirette riconoscibili senza produzione documentale conforme della rispettiva Lega in:
a) Euro 7.746,85 per l'A2 femminile;
b) Euro 15.493,71 per l'A1 femminile.
3. Di una quota parte delle spese sostenute dall'associato per l'acquisizione del vincolo dell'atleta per consenso dell'associato vincolante o per riscatto al netto di eventuali oneri fiscali purché risultino documentate a norma di legge.
3.1 La quota parte è calcolata sulle suddette spese, moltiplicate per:
Attività femminile
a) 0,8 ove il riscatto avvenga al termine della 1° stagione agonistica;
b) 0,6 ove il riscatto avvenga al termine della2° stagione agonistica;
c) 0,4 ove il riscatto avvenga al termine della 3° stagione agonistica;
d) 0,2 ove il riscatto avvenga al termine della 4° stagione agonistica;
e) 0,1 ove il riscatto avvenga al termine della 5° stagione agonistica o successiva.
3.2 Di una somma aggiuntiva calcolata sul valore determinato sub 2 pari al 10% ove l'atleta sia stata tesserata a titolo definitivo per la società vincolante prima del compimento del 16esimo anno di età.
4. Di una somma aggiuntiva calcolata sul coacervo della somma accertata ai fini delle componenti dell'indennizzo indicate dai precedenti numeri 2. e 3. pari:
a) al 50% se l'atleta ha preso parte, con la maglia della nazionale seniores, ai Campionati Europei, Mondiali o alle Olimpiadi, negli anni sportivi precedenti la domanda del riscatto (questo punto non si applica per gli atleti stranieri);
b) ad una percentuale, positiva per aumento o negativa per diminuzione, sulla base dell'età che l'atleta abbia compiuto o debba compiere nell'anno solare in cui presenta la domanda di riscatto, secondo le seguenti tabelle:
Attività femminile
a) tra 20 e 22 anni: aumento del 40%
b) tra 25 e 26 anni: diminuzione del 20%
c) tra 27 e 28 anni: diminuzione del 40%
d) tra 29 e 30 anni: diminuzione del 60%
e) oltre 30 anni: diminuzione dell'80%.
4.1 Le percentuali di cui al punto 4. sono cumulative.
4.2 Per l'attività femminile il valore dell'indennizzo determinato ai sensi dei parametri sopra indicati dovrà essere ridotto dell'80%.
4.3 Ove l'atleta nella stagione agonistica al cui termine abbia esercitato il riscatto sia vincolato a tempo determinato con altro associato, ovvero non abbia giocato, si fa riferimento alla spesa sostenuta dall'associato nell'ultima stagione sportiva nella quale il vincolo è stato totalmente efficace. Successivamente all'esecutorietà della deliberazione della Commissione Tesseramento Atleti, serie A statuente la determinazione dell'indennizzo per il riscatto, l'ulteriore procedura per lo scioglimento del vincolo è soggetta alla disciplina fissata nell'articolo 36 del Regolamento Affiliazione e Tesseramenti, fermo restando che il termine previsto nel comma 4 lettera e) del medesimo articolo decorre in questa ipotesi dal giorno successivo all'affissione della deliberazione.