Art.1 – Associazione alla FIPAV

1. Possono associarsi alla FIPAV le società ed associazioni sportive aventi sede sportiva in Italia che praticano nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge lo sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti attribuibili alla FIPAV a livello internazionale.

2. L'associazione alla FIPAV avviene mediante la procedura di affiliazione secondo le norme contenute nel Titolo primo, Capo secondo del presente Regolamento.

3. L'associazione ha durata annuale e comporta l'obbligo del versamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Federale.