Art. 1 – Definizioni di Atleta Azzurro e Atleta d’Interesse Nazionale
1. Acquisiscono la qualifica di "Azzurri/e" gli/le Atleti/e (di seguito indicati come "Azzurri" e "Atleti") chiamati a comporre le Squadre Nazionali che prendono parte - sotto l'egida della FIPAV - ad incontri internazionali ufficiali tra Squadre Nazionali o a Manifestazioni internazionali indette dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalla FIVB, dalla CEV e dalla FIPAV. Acquisiscono la qualifica di "Atleta d'Interesse Nazionale" gli Atleti che risultano trovarsi anche in una sola delle seguenti condizioni:
a) Convocato in manifestazioni olimpiche, campionati mondiali o europei Seniores e a livello di categorie ricomprese tra l'Under 16 e l'Under 21;
b) Convocato in collegiali di preparazione a manifestazioni internazionali.
La FIPAV prende atto e riconosce che ogni anno FIVB e CEV individuano, in via autonoma, le categorie indentificate come "under" pertanto FIPAV adeguerà, di volta in volta, le suddette categorie a quelle individuate a livello internazionale. Solo per la Stagione Sportiva 2021/2022, la categoria "Under 21" non sarà considerata Under, ma sarà equiparata alla Nazionale Seniores.
Le qualifiche di "Azzurri" e di "Atleti d'interesse Nazionale" permangono fino al termine della stagione agonistica nella quale sono state acquisite, salvo interruzione del tesseramento federale e/o dichiarazione di ritiro dall' attività nazionale.