Art. 1 – Doppio incarico
a. Tenuto conto che i rapporti contrattuali stipulati tra gli "Allenatori" e le "Società di Serie A" rientrano tra quelli per i quali è possibile limitare o negare il cumulo di impieghi ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 104/2022, è fatto divieto: 1) agli "Allenatori" delle Società di SuperLega di intrattenere, nel corso della medesima stagione sportiva, rapporti contrattuali di "Primo Allenatore" e/o di "Assistente Allenatore" con una qualsiasi Squadra Nazionale, sia ITALIANA che STRANIERA; 2) agli "Allenatori" delle Società di Serie A2 di intrattenere, nel corso della medesima stagione sportiva, rapporti contrattuali di "Primo Allenatore" con una qualsiasi Squadra Nazionale, sia ITALIANA che STRANIERA.
b. L'unico rapporto contrattuale che non rientra nel divieto di cui al comma che precede è quello di "Assistente Allenatore" con una Squadra Nazionale maschile juniores ITALIANA.
c. È consentito alle "Società di Serie A" instaurare rapporti contrattuali con gli "Allenatori" che abbiano cessato in via definitiva la propria collaborazione con una Squadra Nazionale maschile, sia ITALIANA che STRANIERA a condizione che questi ultimi non siano già incorsi nel divieto del "doppio incarico". In quest'ultimo caso, gli "Allenatori" in questione non potranno essere contrattualizzati dalle "Società di Serie A" nella stagione successiva a quella in cui hanno svolto il "doppio incarico" (12 mesi di "sospensione"). (3)
3 Tale integrazione si rende necessaria al fine di consentire il "doppio incarico" agli "Allenatori provenienti da Squadre Nazionali (Allenatori "in entrata") che non abbiano allenato Società di serie A nella stagione sportiva in cui viene sottoscritto il contratto.