Art. 1 - Ambito di applicazione del Codice

1. Il presente Codice regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate (indicate d'ora in poi Federazioni).

2. Il presente Codice regola altresì l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni nonché i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport istituita presso il Coni.

3. Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza.

4. Il presente Codice non si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.