Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento Giurisdizionale - FIPAV -
1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione.
2. I comportamenti difformi sono sanzionati secondo le disposizioni del presente Regolamento, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.
3. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto. Gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul sito internet istituzionale della Federazione in collocazione di agevole accesso.