Art. 1 Costituzione e denominazione

1 - La Lega Nazionale Dilettanti, di seguito denominata L.N.D., associa in forma privatistica, senza fine di lucro, le società e le associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, di seguito denominata F.I.G.C., che partecipano ai Campionati di calcio dilettanti nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori non professionisti.

2 - La L.N.D. gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C.

3 - La L.N.D., quale associazione di Società e associazioni sportive affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze demandatele dallo Statuto della stessa F.I.G.C., ispirandosi ed attenendosi al principio di leale collaborazione con le altre Componenti della Federazione e conformandosi ai principi dell'ordinamento sportivo e alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, degli organismi calcistici internazionali e della F.I.G.C.