Art. 1 – Disciplina e ambito di applicazione

1. Il presente Codice di Condotta Professionale si applica a tutti gli agenti sportivi iscritti nel Registro Federale istituito presso la FIGC.

2. Gli agenti sportivi devono osservare le disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta nello svolgimento della loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi.