Art. 1 Disposizioni generali
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Registro Unico dei Giudici dello Sport previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera o4) dello Statuto CONI e le relative modalità di attuazione.
2. Il Registro è l'elenco delle persone che, all'esito della selezione tramite procedura disciplinata nel presente Regolamento, risultino qualificati a ricoprire le funzioni: i.) di componente del Collegio di Garanzia dello Sport; ii.) di componente degli organi di giustizia previsti dall'art. 3, comma 1, lettera b) dei principi di giustizia sportiva del CONI. Il Registro contiene inoltre: iii) l'elenco dei componenti della Sezione del Collegio di garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche, eletti con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 12 ter dello Statuto CONI; iv) l'elenco dei Procuratori nazionali dello sport, nominati con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 12 quater dello Statuto CONI; v.) elenco dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale di ogni Federazione e Disciplina sportiva Associata di cui all'art. 40 del Codice di Giustizia sportiva del CONI.
3. Il presente regolamento è pubblicato all'interno del sito istituzionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.