Art. 1 Elenco Speciale dei Direttori Sportivi

1. E' istituito, presso la F.I.G.C., l'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.
La Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, di cui all'art. 11 quinquies delle NOIF, con l'ausilio dell'ufficio federale all'uopo preposto, provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Elenco speciale.

2. È Direttore Sportivo, indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale delle Licenze UEFA e con il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ottenimento delle licenze, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..

3. Il Collaboratore della Gestione Sportiva è una figura di cui possono avvalersi le società e le associazioni della Lega Nazionale Dilettanti, che svolge attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..