Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Societa' Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione dell'art. 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile, nonche' nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di professioni e ordinamento sportivo.
3. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.
4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.