Art. 1 II Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

1. II Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (di seguito: "Settore") disciplina ed organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei calciatori di ambo i sessi, in età compresa tra i cinque ed i sedici anni, tesserati per Società o Associazioni associate nelle Leghe o che svolgono la loro attività esclusivamente nel Settore stesso. Parimenti, organizza e disciplina l'attività dei giovani calciatori di ambo i sessi che frequentano le Scuole che aderiscono alle iniziative programmate d'intesa con il C.O.N.I. e con le istituzioni scolastiche preposte.

2. II Settore, nel quadro degli indirizzi fissati dal Consiglio Federale, opera per il tramite dei propri organi centrali e dei Coordinatori Federali di concerto con altri enti interessati alla diffusione dell'attività motoria ed allo sviluppo della pratica sportiva in ambito giovanile.