Art. 1 La Divisione Calcio Femminile
1. La Divisione Calcio Femminile (d'ora in avanti Divisione) è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.
2. L'attività di indirizzo strategico della Divisione è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da cinque componenti eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, e da quattro componenti eletti dall'Assemblea delle società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dal presente regolamento.