ART. 1 NATURA E ATTRIBUZIONI
1. La Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito "Lega") è un'associazione non riconosciuta di diritto privato tra le società private affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al campionato di calcio di Serie B (di seguito "Campionato diSerie B") e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.
2. La Lega Serie B, quale associazione di categoria delle società affiliate alla F.I.G.C., agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali e, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa. Quando ha funzioni rappresentative delle società associate, essa svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizione di legge, di Statuto F.I.G.C. (di seguito "Statuto Federale") o contenute nelle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. (di seguito "N.O.I.F."), sono di competenza della F.I.G.C.
3. In particolare, la Lega:
a) promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle società associate, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge o dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, economicità, trasparenza, parità di trattamento;
b) organizza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 co. 3 dello Statuto Federale, il Campionato di Serie B e qualunque altra manifestazione la cui organizzazione venga ad essa demandata dalla F.I.G.C., concorrendo inoltre, ove necessario, all'organizzazione delle manifestazioni riservate a più leghe, quali ad esempio la Coppa Italia, il Campionato Primavera, la Coppa Italia Primavera, la Supercoppa Primavera, secondo il ruolo e le funzioni di volta in volta ad essa spettanti;
c) stabilisce i calendari del Campionato di Serie B e delle altre manifestazioni da essa organizzate, fissando date ed orari degli eventi, concorrendo inoltre alla definizione dei calendari delle altre competizioni di cui alla lettera b) del presente comma, secondo ruolo e funzioni di volta in volta ad essa spettanti;
d) disciplina, in conformità alle norme vigenti, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, fotografi e cronisti televisivi e radiofonici negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;
e) regola i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso di cui alla precedente lettera d), in conformità alle vigenti leggi e ai regolamenti attuativi;
f) assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie;
g) assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei principali atti e documenti associativi alle proprie associate, che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune;
h) definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi;
i) rappresenta le società associate nella negoziazione e stipula degli accordi collettivi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;
j) in qualità di organizzatore della competizione nel senso definito dal D.Lgs. 9 Gennaio 2008, n. 9 (di seguito "Decreto"), nonché contitolare dei diritti audiovisivi di cui al Decreto e relativi alle competizioni che organizza, commercializza tali diritti audiovisivi;
k) rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre leghe e, ove necessario, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi;
l) detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo della categoria e tenendo conto delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C., e ne verifica l'osservanza da parte delle società stesse;
m) può detenere partecipazioni nel capitale sociale di società di capitali costituite, anche in associazione con altre leghe, per lo svolgimento di funzioni di competenza della Lega o la prestazione di servizi a favore della Lega o, per conto della Lega, a favore delle società;
n) rappresenta le società associate nel perseguimento e nella tutela di ogni altro interesse collettivo;
o) può trattenere o versare per conto delle società somme da queste dovute alla Lega, ad altre leghe, alla F.I.G.C. o ad altre società affiliate alla F.I.G.C.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 Statuto Federale, secondo il presente Statuto e il Codice di Autoregolamentazione.
5. La gestione amministrativa della Lega è sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori e ne viene dato rendiconto annuale all'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 27 co. 3 lett. f) dello Statuto Federale e dall'art. 14 co. 3 del presente Statuto.