(Art. 1) Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo2018 e successive modifiche ed integrazioni, delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, dei decreti legislativi 13/2013 e 15/2016, disciplina:
a) i requisiti e le modalità di iscrizione al «Registro nazionale degli agenti sportivi», istituito presso il CONI;
b) i requisiti necessari per lo svolgimento della «professione regolamentata» di «agente sportivo» in Italia;
c) l'esercizio delle funzioni attribuite al CONI, nella qualità di autorità italiana incaricata di svolgere il riconoscimento professionale del titolo estero di agente sportivo, di «ente pubblico titolare», nonché di confederazione delle federazioni sportive nazionali, in materia di professione regolamentata di agente sportivo;
d) la disciplina transitoria di adeguamento degli agenti sportivi in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini:
i) della costituzione, della modificazione o della estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica;
ii) del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica.
3. Il Regolamento detta, altresì, i principi generali dell'attività degli agenti sportivi iscritti nel Registro, prevedendo i casi di incompatibilità e fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo ai sensi dell'art. 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017, come da art.20, nonché gli obblighi che gli iscritti devono adempiere nello svolgimento della loro attività ed il cui inadempimento costituisce infrazione disciplinare.
4. Le federazioni sportive nazionali professionistiche rispettano i principi fissati dal Regolamento e si conformano ad esso nel disciplinare le materie oggetto di delega.