Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, delle Direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, dei decreti legislativi 13/2013 e 15/2016 ed in conformità al Regolamento CONI Agenti Sportivi e ai principi emanati in materia dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA), disciplina lo svolgimento della professione regolamentata di agente sportivo abilitato ad operare nell'ambito della FIGC.

2. L'iscrizione al Registro federale è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini:

i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC;

ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso altre società sportive; 

iii) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC.