art. 1 Principi generali
Gli Enti di Promozione Sportiva sono costituiti da associazioni e società sportive e, ove previsto dai singoli Statuti, anche da singoli tesserati. Gli Enti di Promozione Sportiva sono tenuti ad organizzare a favore dei soggetti sportivi ad essi affiliati e tesserati attività sportiva dilettantistica, compresa quella a carattere didattico e formativo.
Gli Statuti possono prevedere la partecipazione di altri soggetti, secondo i riconoscimenti pubblici ottenuti dai singoli Enti.
Gli Statuti dovranno essere redatti nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. n° 15 dell'8 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli Statuti degli EPS dovranno altresì rispettare le indicazioni degli artt. 26, 27 e 28 dello Statuto del C.O.N.I..
L'approvazione dello Statuto da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. è requisito essenziale per l'efficacia delle norme statutarie ai fini sportivi.