Art. 1 Principio comunitario

1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono prevedere espressamente il rapporto federativo esistente con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora in poi C.O.N.I.), quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale.

2. I principi enunciati negli articoli successivi trovano applicazione negli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

3. I principi enunciati negli articoli successivi trovano applicazione, in quanto compatibili, agli statuti delle Associazioni Benemerite.

4. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali aventi natura di Ente Pubblico continuano ad essere disciplinati dai rispettivi ordinamenti di settore