art. 1 Scopi della giustizia sportiva

1. Gli Statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

2. Gli Statuti e i regolamenti federali, in particolare, devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.

3. A tal fine devono essere istituiti specifici organi e regolati appositi procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice della giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del Coni.
4. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.