Art. 10 – Ammissione al Campionato al Campionato di Serie A3 Maschile
1. La Commissione redigerà entro e non oltre le ore 16.00 del 4 luglio 2023 l'elenco delle Società aventi i requisiti necessari per l'iscrizione al Campionato di Pallavolo Maschile di Serie A3 per la stagione 2023/2024 e ne darà comunicazione tramite PEC, o posta elettronica, al Consiglio Federale della FIPAV, proponendone la ratifica e, per conoscenza, alla Segreteria Generale della FIPAV e a quella di Lega. Sarà inoltre trasmesso anche il verbale relativo alle procedure di cessione del diritto sportivo di cui all'art. 13.
2. Notificherà contestualmente al Consiglio Federale della FIPAV, al Consiglio di Amministrazione della Lega ed alle Società interessate, a mezzo PEC o raccomandata a.r., (con preavviso tramite posta elettronica), l'eventuale causa di non ammissione al Campionato e la relativa motivazione.
3. Si precisa che costituirà comunque causa di non ammissione:
a) la mancata dichiarazione di disponibilità di un impianto di gioco avente le caratteristiche richieste dai Regolamenti di Lega e la mancata certificazione della relativa capienza in conformità a quanto previsto dai medesimi regolamenti;
b) il mancato deposito della domanda di prima adesione o di rinnovo dell'adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A;
c)il mancato deposito della garanzia finanziaria di cui all'art 3 lett. h) che precede o il mancato reintegro in caso di escussione totale o parziale della garanzia finanziaria della stagione precedente;
d) la messa in liquidazione della Società e, comunque, l'assenza di elementi tali da garantire l'equilibrio finanziario e/o la continuità e regolarità dell'attività futura;
e) l'esistenza di debiti nei confronti di altre Società di Serie A derivanti da ratei scaduti alla data del 30.06/2023 relativi a indennità di svincolo di atleti o altro titolo comunque fondato sui Regolamenti sportivi o di Lega o di crediti, di qualsiasi natura, vantati dalla Lega, dalla FIPAV, dalla FIVB e dalla CEV alla stessa data;
f) il verificarsi di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 3 del presente regolamento.
4. Negli altri casi di mancato rispetto delle norme del presente Regolamento la Commissione potrà o deliberare la non ammissione, con provvedimento motivato, o trasferire gli atti al C.d.A. con la richiesta di deferimento al Giudice di Lega e l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari da quest'ultimo ritenuti congrui.
5. La Società destinataria del Provvedimento di non ammissione ha 2 (due) giorni lavorativi di tempo per ricorrere al Giudice di Lega tramite PEC il quale deciderà entro i 2 (due) giorni lavorativi immediatamente successivi.
6. Ove il Giudice di Lega accogliesse il ricorso ne darà comunicazione tramite PEC contestualmente alla ricorrente, al Consiglio Federale della FIPAV e al Consiglio di Amministrazione della Lega e la Società risulterà ammessa al Campionato.
7. Su tale decisione non è ammesso gravame.
8. Ove il ricorso venisse respinto la Società ha 3 (tre) giorni lavorativi di tempo dalla notifica a mezzo PEC, del provvedimento motivato per ricorrere alla Corte Federale di Appello della FIPAV, con le modalità di impugnativa avanti a detto organo previste dal Regolamento Giurisdizionale della FIPAV.
9. La Commissione Ammissione Campionati di Lega potrà chiedere di essere sentita in entrambi i gradi di giudizio e potrà produrre memoria.