Art. 10 – Ammissione al Campionato alla Superlega 2023/2024

1. La Commissione redigerà entro e non oltre le ore 16 del 4 luglio 2023  l'elenco delle Società aventi i requisiti necessari per l'iscrizione al Campionato di SuperLega 2023/2024 e ne darà comunicazione, tramite PEC o posta elettronica, al Consiglio Federale della FIPAV, proponendone la ratifica e, per conoscenza, alla Segreteria Generale della FIPAV e a quella di Lega. Sarà inoltre trasmesso anche il verbale relativo alle procedure di cessione della licenza/diritto sportivo di cui all'art. 13.

2. Notificherà contestualmente al Consiglio Federale della FIPAV, al Consiglio di Amministrazione della Lega ed alle Società interessate, a mezzo PEC o raccomandata a.r. (con preavviso tramite posta elettronica), l'eventuale causa di non ammissione al Campionato e la relativa motivazione.

3. Si precisa che costituirà comunque causa di non ammissione:

a) la mancata dichiarazione di disponibilità di un impianto di gioco avente le caratteristiche richieste dai Regolamenti di Lega e la mancata certificazione della relativa capienza in conformità a quanto previsto dai medesimi regolamenti;

b) il mancato deposito della domanda di prima adesione o di rinnovo dell'adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A;

c) il mancato deposito della garanzia finanziaria di cui agli artt. 3 lett."i"e 5 (i) che precedono e/o il mancato reintegro in caso di escussione totale o parziale della garanzia finanziaria della stagione precedente;

d) la messa in liquidazione della Società e, comunque, l'assenza di elementi tali da garantire l'equilibrio finanziario e/o la continuità e regolarità dell'attività futura;

e) il mancato deposito della garanzia di cui agli artt. 3 lett. G) e 5 (ii) che precedono e/o il mancato reintegro in caso di escussione totale o parziale della garanzia finanziaria della stagione precedente;

f)l'esistenza di debiti nei confronti di altre Società di Serie A Maschile derivanti da ratei scaduti alla data del 30/06/2023 relativi a indennità di svincolo di atleti o altro titolo comunque fondato sui Regolamenti sportivi o di Lega o di crediti, di qualsiasi natura, vantati dalla Lega, dalla FIPAV, dalla FIVB e dalla CEV alla stessa data;

g) il verificarsi di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

4. Negli altri casi di mancato rispetto delle norme del presente Regolamento la Commissione potrà o deliberare la non ammissione, con provvedimento motivato, o trasferire gli atti al C.d.A. con la richiesta di deferimento al Giudice di Lega e l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari da quest'ultimo ritenuti congrui.

5. La Società destinataria del provvedimento di non ammissione ha 2 (due) giorni lavorativi di tempo per ricorrere al Giudice di Lega tramite PEC, il quale deciderà entro i 2 (due) giorni lavorativi immediatamente successivi.

6. Ove il Giudice di Lega accogliesse il ricorso ne darà comunicazione tramite PEC contestualmente alla ricorrente, al Consiglio Federale della FIPAV e al Consiglio di Amministrazione della Lega e la Società risulterà ammessa al Campionato.

7. Su tale decisione non è ammesso gravame.

8. Ove il ricorso venisse respinto la Società ha 3 (tre) giorni lavorativi di tempo dalla notifica a mezzo PEC del provvedimento motivato per ricorrere alla Corte Federale d'Appello della FIPAV, con le modalità di impugnativa avanti a detto organo previste dal vigente Regolamento Giurisdizionale della FIPAV.

9. La Commissione Ammissione Campionati di Lega potrà chiedere di essere sentita in entrambi i gradi di giudizio e potrà produrre memoria.