Art.10 – Modificazioni nelle strutture degli associati alla FIPAV

1. Tutte le modificazioni allo Statuto, ai regolamenti, al legale rappresentante, al rappresentante degli atleti ed al rappresentante dei tecnici degli associati nonché per le società sportive costituite come società a responsabilità limitata o come società per azioni, tutte le modificazioni della proprietà di quote di capitale sociale superiori al trenta per cento devono essere portate a conoscenza degli organi centrali e territoriali della FIPAV entro il termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

2. Le modificazioni non comunicate non sono opponibili alla FIPAV.

3. Il mutamento della denominazione dell'associato non ha effetto nei confronti della FIPAV se non è ratificato dal Consiglio Federale.