Art. 10 - Assistenza dei difensori. Onere delle spese - FIPAV -
1. Fermo quanto stabilito agli artt. 32, comma 2, e 42, comma 3, gli interessati possono essere assistiti da un difensore munito di procura. Coloro che ricoprono cariche od incarichi federali non possono assistere le parti nei procedimenti davanti agli organi di giustizia. Le parti sono libere di scegliere la propria linea difensiva, anche non presentandosi alle convocazioni. I tesserati FIPAV che non siano parti di procedimenti davanti a organi di giustizia, invece, sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli organi di giustizia e la mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare.
2. Le spese relative all'esercizio del diritto di difesa sono sempre a carico degli interessati che non hanno alcun diritto a rivalsa o rimborso.