Art.10 – Atleti - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e le associazioni sportive affiliate alla FIPAV.

2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO e del CONI, impegnandosi al rispetto del "Codice di comportamento sportivo" approvato dal CONI, e dalla FIPAV; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della FIVB, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI. È fatto loro divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della FIPAV ovvero in quello della FIVB o della CEV.

4. Gli atleti selezionati per le squadre nazionali e per le rappresentative nazionali, regionali e provinciali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

5. È garantita la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica che non potrà avvenire prima di quattro mesi dalla data del parto.