ART. 10 –BIS IL COMITATO ESECUTIVO
1. Il Comitato Esecutivo può essere costituito con deliberazione del Consiglio Direttivo. Esso è composto dal Presidente e da due componenti, nominati fra i membri in carica del Consiglio Direttivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 co. 12 lett. ll) del presente Statuto.
2. Al Comitato Esecutivo competono i poteri delegati dal Consiglio Direttivo.
3. Il Comitato Esecutivo è convocato con le modalità previste per la convocazione del Consiglio Direttivo.
4. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza di almeno due dei suoi componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente. Alle riunioni del Comitato Esecutivo assiste il Segretario Generale, che ne redige i verbali e li sottoscrive insieme al Presidente. La funzione di verbalizzante può essere svolta da altro dipendente o collaboratore designato dal Presidente.
5. Le delibere del Comitato Esecutivo sono assunte a maggioranza. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la sede della Lega o in altro luogo nel territorio italiano, anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che il Presidente sia fisicamente presente nel luogo della riunione e che sia garantita l'effettiva partecipazione a tutti gli aventi diritto.