Art. 10 Collegio arbitrale

1. Le controversie aventi ad oggetto il rapporto fra le Società Sportive e i Direttori Sportivi iscritti nell'Elenco Speciale, sono devolute all'esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto dall'Ordinamento Federale, con la partecipazione di un designato fra gli arbitri indicati dalla associazione di categoria dei Direttori Sportivi all'inizio di ciascuna stagione sportiva.