Art. 10 - Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.

2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.