Art. 10 - Funzioni e facoltà
1. L'Ufficio per la tutela riceve, con le modalità del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 3.
2. L'Ufficio per la tutela ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o per le azioni di prevenzione, con facoltà di:
- invitare ad audizione ogni soggetto, anche non tesserato, che ritenga utile ai fini del procedimento;
- richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici federali;
- acquisire o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
- effettuare o richiedere ispezioni;
- presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
- compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile.
3. All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, l'Ufficio per la tutela ha facoltà di individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento comunicandole al Consiglio federale.
4. L'inosservanza delle delibere adottate dall'Ufficio per la tutela costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata ai sensi del Regolamento di giustizia.
5. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, l'Ufficio per la tutela informa l'Ufficio del Procuratore federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza di cui al successivo art. 11.
6. L'Ufficio per la tutela redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.
7. L'Ufficio per la tutela può adottare un protocollo per la trasmissione delle informazioni e dei documenti con la Procura generale dello sport presso il CONI.