(Art. 10) Funzioni e poteri

1. La Commissione CONI agenti sportivi:

a) cura l'iscrizione nel Registro nazionale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e delle condizioni di cui all'art. 19, assicurando l'uniformità dei criteri di valutazione;

b) definisce il programma di esame della prova generale prevista dall'art. 12, comma 3;

c) predispone il bando per l'esame di abilitazione, contenente la data e la sede di svolgimento della prova generale, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, e ne cura la pubblicazione;

d) esclude dalla prova generale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti; 

e) delibera sulle domande di iscrizione nella prima seduta successiva alla domanda e rilascia il titolo abilitativo agli agenti sportivi che hanno superato l'esame di abilitazione e che intendono esercitare l'attività;

f) stabilisce ogni anno il massimale delle polizze di assicurazione per la responsabilità professionale di cui all'art. 4, lett. m), sentite le federazioni sportive nazionali professionistiche;

g) provvede alla cancellazione dal Registro nazionale nei casi previsti dall'art. 7;

h) adotta i provvedimenti sanzionatori secondo quanto definito all'art. 20 e nella composizione prevista all'art.9;

i) provvede alla revoca della sospensione quando rileva che sono venute meno le condizioni che avevano determinato l'adozione del provvedimento;

j) delibera, su richiesta dell'interessato, nel caso di cui all'art. 7, comma 5, la nuova iscrizione nel Registro nazionale;

k) provvede all'accreditamento delle attività formative promosse ed organizzate da enti ed istituti;

l) dispone accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l'agente sportivo o la società di cui all'art. 19 a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione nel Registro nazionale, o all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo;

m) impone agli agenti sportivi italiani e agli agenti sportivi stabiliti, anche per il tramite delle federazioni sportive nazionali professionistiche, il divieto di domiciliazione di soggetti che, nell'esercizio della loro attività, abbiano violato i principi posti dal presente Regolamento o dal Regolamento della federazione sportiva nazionale professionistica o della federazione sportiva internazionale nel cui ambito operano;

n) pubblica nel Registro le sanzioni irrogate agli agenti sportivi ed annota i provvedimenti di cancellazione di cui all'art. 7.