ART. 10 IL COLLEGIO DEI REVISORI
1. Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti.
2. I componenti il Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali ex D.Lgs. 39/2010 e, per tutta la durata del loro incarico, non possono svolgere attività professionale a favore del C.O.N.I., della F.I.G.C. o di società appartenenti alla Lega. Nel caso un componente il Collegio svolga attività incompatibile con il proprio incarico egli decadrà immediatamente dalla propria carica.
3. In caso di impedimento assoluto e permanente del Presidente del Collegio dei Revisori, questi decade dall'incarico e il revisore effettivo più anziano per età assume la carica di Presidente del Collegio dei Revisori.
4. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Lega. Il Collegio dei Revisori, o individualmente i componenti il Collegio, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo presso gli Uffici della Lega.
5. Il Collegio dei Revisori presenta la relazione annuale sul bilancio al Consiglio Direttivo, che ne riferisce all'Assemblea.
6. Nel caso in cui un membro del Collegio dei Revisori si trovi in una situazione di impedimento assoluto e permanente, esso verrà sostituito dal revisore supplente che ha ottenuto il maggior numero dei voti ovvero, nell'ipotesi di parità, dal più anziano per età.