Art. 10 – Il Consiglio
1. La Lega Serie A deve essere gestita con modalità manageriali. E' amministrata da un Consiglio composto da un numero di sette membri di cui tre membri devono essere indipendenti. Ai fini del presente Statuto - Regolamento per indipendenti si intendono soggetti che non abbiano alcun rapporto a qualsiasi titolo con le Società Associate, e/o con gli azionisti di riferimento e le controllate delle Società Associate, e/o con il gruppo di appartenenza delle Società Associate, e/o con altra Lega professionistica. Salvo che per quanto nel seguito indicato, il Presidente e l'Amministratore Delegato devono essere necessariamente indipendenti. Con riferimento alla sola figura del Presidente,l'Assemblea, con voto unanime delle Società Associate aventi diritto di voto, può eleggere un Presidente che, in virtù di incarichi di rappresentanza e/o di amministrazione ricoperti in una Istituzione privata di rilevanza nazionale ("Istituzione/i"), abbia per il solo tramite di tale Istituzione e esclusivamente in virtù della funzione dallo stesso ivi ricoperta - e quindi non personalmente, rimanendo in questo caso valida la regola generale di indipendenza di cui alla prima parte del presente articolo - rapporti con le Società Associate, e/o con gli azionisti di riferimento e le controllate delle Società Associate, e/o con il gruppo di appartenenza delle Società Associate, e/o con altra Lega professionistica; il tutto a condizione che i suddetti rapporti non siano tali da permettere alla Istituzione di esercitare un'influenza dominante o notevole su una Società Associata e/o su una Lega Professionistica. Il terzo membro indipendente può essere eletto dall'Assemblea elettiva di cui al precedente articolo 9, comma 4, lettera a) anche nella figura del Direttore Generale, fermi i requisiti di indipendenza. I membri non indipendenti del Consiglio devono essere scelti tra i presidenti o i consiglieri delegati o gli azionisti di riferimento delle Società Associate. Tra i membri non indipendenti possono essere eletti i Consiglieri Federali della Lega Serie A diversi dal Presidente, che dunque eserciteranno il diritto di voto in Consiglio in quanto Consiglieri del medesimo. Il Consiglio elegge al suo interno il Vice Presidente scegliendolo tra i membri non indipendenti. Al Consiglio compete la revoca della qualifica di Vice Presidente. Non sono ammessi uditori durante le sedute del Consiglio della Lega Serie A, ad eccezione del Direttore Generale, dei Consiglieri Federali della Lega Serie A che qualora non facciano parte del Consiglio della Lega Serie A, partecipano alle relative sedute senza diritto di voto.
2. Il Consiglio si costituisce con la presenza di almeno 4 membri e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità, il Presidente ha il casting vote. Il Consiglio è l'organo collegiale e di indirizzo strategico cui sono riservate le seguenti materie di ordinaria e straordinaria amministrazione:
a) l'approvazione del progetto del bilancio di esercizio e del progetto di bilancio preventivo predisposti dall'Amministratore Delegato;
b) l'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine;
c) in generale qualsiasi operazione di indebitamento non rientrante nell'ordinaria gestione o non coerente con il bilancio preventivo approvato;
d) l'approvazione di contratti e di obbligazioni attive o passive di qualunque natura, il cui valore complessivo ecceda € 1.000.000,00;
e) l'approvazione di contratti di licenza del/i marchio/i della Lega Serie A di durata superiore ai tre anni, anche nel caso che il valore complessivo sia inferiore a € 1.000.000,00;
f) l'approvazione dei criteri di compilazione del calendario delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A e delle date di disputa di esse;
g) l'approvazione dei regolamenti delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A;
h) l'attività di indirizzo generale in materia di regolamentazione dell'attività sportiva e delle gare e le altre attribuzioni che gli sono demandate nel presente Statuto – Regolamento.
Il Consiglio supervisiona l'andamento della Lega Serie A, informandosi regolarmente sull'attività di generale amministrazione e gestione della Lega Serie A di competenza dell'Amministratore Delegato. A tal fine, dovranno tenersi riunioni periodiche con cadenza trimestrale.
3. I membri del Consiglio rimangono in carica per la durata di un quadriennio olimpico. Essi sono rieleggibili.
4. Le elezioni del nuovo Consiglio, scaduto il quadriennio olimpico, devono svolgersi, al più tardi, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C.
5. I membri del Consiglio possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto degli stessi al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
6. Non possono essere eletti quali membri del Consiglio e se eletti decadono d'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ nonché i soggetti che ricoprono incarichi negli organi di altre leghe o svolgano per esse funzioni dirigenziali o di consulenza.
7. I membri del Consiglio decadono in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; i membri diversi dagli indipendenti decadono altresì se nel corso del mandato perdono il ruolo di Presidente o di consigliere delegato o di azionista di riferimento di Società Associata. Essi decadono altresì se la società cui appartengono cessa di far parte della Lega Serie A. Essi hanno l'obbligo di comunicare la causa di decadenza al Consiglio entro sette giorni dal suo verificarsi e, se antecedente, prima del successivo Consiglio. I membri del Consiglio decadono, inoltre, se, senza giustificato motivo non partecipano (i) ad almeno il 50% delle riunioni di un esercizio sociale, o (ii) a tre riunioni consecutive del Consiglio.
8. In caso (i) di impossibilità permanente o di lungo periodo a esercitare utilmente le funzioni, (ii) di rinunzia, (iii) di revoca o di decadenza, comunque accertata, dell'Amministratore Delegato, il Presidente (o, in caso di impossibilità o inerzia, il Vice Presidente o il Presidente del Collegio dei Revisori nell'ordine) convoca senza indugio l'Assemblea per attivare il procedimento di individuazione di altro soggetto che possa ricoprire la funzione, attraverso eventualmente il conferimento di relativo mandato a Società di head hunting, con contestuale fissazione del termine entro il quale quel mandato deve essere adempiuto. Entro cinque giorni dalla ricezione del/i nominativo/i, convoca l'Assemblea per l'elezione sostitutiva.
In caso (i) di impossibilità permanente o di lungo periodo ad esercitare utilmente le funzioni, (ii) di rinunzia, (iii) di revoca o di decadenza, comunque accertata, del Presidente, l'Amministratore Delegato (o, in caso di impossibilità o inerzia, il Vice Presidente o il Presidente del Collegio dei Revisori nell'ordine) convoca senza indugio l'Assemblea per l'elezione sostitutiva. Quando il caso precedente (impossibilità permanente, revoca, rinunzia o decadenza) riguardi il Vice Presidente, l'Assemblea è convocata dal Presidente o dall'Amministratore Delegato per l'elezione sostitutiva del consigliere. La stessa attività va svolta quando, per le ragioni predette, vengano meno i Consiglieri.
I nuovi eletti rimangono in carica per il rimanente periodo del quadriennio olimpico in corso.
9. Se viene a cessare contestualmente la maggioranza dei membri del Consiglio, decade l'intero Consiglio. In tale ipotesi bisogna procedere senza indugio con la richiesta di convocazione dell'Assemblea, ad opera del Consiglio decaduto e dei suoi organi delegati o, qualora non presenti o non tempestivi, dal Collegio dei Revisori. Il Consiglio decaduto può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Resta inteso che se viene a cessare l'intero Consiglio, o questo per qualsiasi ragione non può operare o non è legittimato ad operare, spetta al Collegio dei Revisori l'ordinaria amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9.9 dello Statuto Federale.
10. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato. La convocazione indica giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata via P.E.C. ai componenti il Consiglio, al Direttore Generale, ai componenti il Collegio dei Revisori e ai Consiglieri Federali. La comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione è effettuata con preavviso di almeno tre giorni liberi prima della riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
11. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
12. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Lega Serie A o in altro luogo nel territorio italiano anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia garantita l'effettiva partecipazione a tutti gli aventi diritto. In ogni caso, le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori.
13. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione scelto fra un dipendente o collaboratore designato dal Presidente del Consiglio; il verbale è depositato presso la Segreteria della Lega Serie A entro dieci giorni dalla data di svolgimento della relativa riunione.
14. Le delibere adottate devono essere trasmesse via P.E.C. dalla Lega Serie A alle Società Associate entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito dei verbali.
15. Il Consiglio, inoltre, deve preparare la documentazione di supporto relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea al fine di permettere alle Società Associate di assumere consapevolmente le delibere di competenza dell'Assemblea.