Art. 10 Impianti sportivi siti in Provincia di Bolzano
1. In osservanza delle competenze statutarie di cui all'articolo 9, comma 1, numero 11), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il parere di idoneita' sportiva di cui all'articolo 9, per gli impianti sportivi siti in provincia di Bolzano e' rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni sportive internazionali.