Art. 10 – Informazioni sull’esercizio dell’attività

1. L'agente sportivo, nel fornire le informazioni circa la propria attività, attraverso qualunque canale di comunicazione e di pubblicità, deve osservare il dovere di trasparenza, verità e correttezza. Egli è tenuto a non divulgare informazioni equivoche, ingannevoli, denigratore, suggestive, estranee alla attività professionale.