Art. 10 L’organizzazione Periferica

1. L'organizzazione periferica del Settore è di competenza dei Coordinatori Federali Regionali e dei Coordinatori Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano.

2. Per le attività di competenza del Coordinatore, il Consiglio Direttivo nomina per due stagioni sportive su proposta del competente Coordinatore, un delegato tecnico dell'attività di base, un delegato all'attività scolastica, un delegato per l'attività femminile e un delegato per il calcio a 5. A tali cariche possono essere nominati coloro che posseggano specifiche competenze in materia e si applicano le disposizioni contenute nell'art. 29 dello Statuto federale e degli artt. 10 e 22 bis delle NOIF.