Art. 10 Lega nazionale dilettanti

1. La LND è articolata in Comitati regionali, in Delegazioni provinciali, nei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti in luogo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige. I Comitati hanno autonomia organizzativa, sono dotati di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. I componenti delle Delegazioni provinciali sono nominati con le modalità stabilite dal regolamento della LND.

2. Nella LND sono istituiti il Dipartimento dell'Interregionale ed il Dipartimento del Beach Soccer.
3. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile, formate dalle società disputanti i campionati nazionali corrispondenti e dai Responsabili regionali di cui al comma seguente, sono inquadrate nella LND, salva diversa determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile hanno autonomia organizzativa, sono dotate di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. In ogni caso, la FIGC e la LND favoriscono e riconoscono alla Divisione calcio a cinque e alla Divisione calcio femminile l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla Divisione interessata.

4. Le società che disputano unicamente campionati di calcio a cinque o di calcio femminile in ambito regionale eleggono, rispettivamente, un Responsabile del calcio a cinque ed un Responsabile del calcio femminile per ciascun Comitato regionale della LND.
5. Le modalità di funzionamento della LND sono stabilite dal regolamento della LND, assicurando la presenza in ciascun Comitato regionale di un rappresentante degli atleti e di un rappresentante dei tecnici con voto consultivo, sulla base della designazione effettuata dalle Componenti tecniche, nonché del Coordinatore per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla FIGC. L'obbligo della LND di assicurare tali presenze viene meno all'atto della costituzione da parte della FIGC di una propria organizzazione periferica.