Art. 10 - Limiti alla effettuazione delle scommesse sportive
1. In attuazione delle normative emanate dal C.O.N.I. e recepite nel Regolamento di Giustizia Federale, sussiste il divieto per i tesserati della FIPAV di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione.