Art. 10 – Modalità delle votazioni
Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le votazioni avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente d'area della L.N.D. precedono le altre. Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.