Art. 10 Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni sportive

  1. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono riconoscere, ai fini sportivi, nel rispetto del principio della centralità della Federazione, associazioni costituite fra le società e le associazioni sportive affiliate denominate "Leghe" ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi delle società o associazioni sportive che vi aderiscono.

  2. Le Leghe devono avere statuti e regolamenti, approvati dal Consiglio federale, nel rispetto delle norme del C.O.N.I. e della Federazione Sportiva che provvede al riconoscimento.

  3. Le società professionistiche e le società dilettantistiche devono costituire associazioni separate; possono essere costituite Leghe diverse per ogni categoria di campionato.

  4. Gli statuti delle Leghe devono garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da parte dell'Assemblea.

  5. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del C.O.N.I.

  6. Le Leghe, in quanto enti riconosciuti ed affiliati alla Federazione che procede al riconoscimento, sono soggetti alla giustizia sportiva federale.

  7. La definizione degli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l'ordinamento federale, e dei rapporti con la Federazione può essere rimessa ad apposita convenzione, stipulata tra la Lega e la Federazione, in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali.

  8. La determinazione delle regole relative all'organizzazione dei campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione, è di competenza del Consiglio federale.

  9. Le Federazioni possono affidare alle Leghe l'organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base delle direttive della Federazione stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle società aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l'approvazione della classifica finale, per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia, per le formule di campionato.