Art. 10 – Rapporti con il cliente

1. L'agente sportivo che ha ricevuto un mandato da un calciatore e/o da una società sportiva, deve tutelare gli interessi del suo cliente con imparzialità e nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, dando luogo a relazioni d'affari improntate alla chiarezza, alla legalità, nonché ai principi di lealtà, correttezza e probità.

2. L'agente sportivo deve informare chiaramente il cliente, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative che intende svolgere per la realizzazione dello scopo.

3. L'agente sportivo ha l'obbligo di informare compiutamente il cliente delle trattative che ha in corso, del significato delle clausole contrattuali, delle informazioni in suo possesso in merito alla società con la quale il calciatore intende stipulare il contratto di prestazione sportiva, nonché di seguire le direttive eventualmente impartite dal calciatore per il buon adempimento dell'incarico nel rispetto del Regolamento FIGC Agenti Sportivi.

4. L'agente sportivo deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa, al momento dell'assunzione del mandato.

5. L'agente sportivo deve comunicare immediatamente al cliente l'avvenuto deposito del mandato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi. All'atto del deposito, l'agente sportivo deve trasmettere al cliente copia del mandato depositato.

6. L'agente sportivo, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente sullo svolgimento del mandato a lui affidato.

7. L'agente sportivo deve operare nel rispetto dei contratti sottoscritti fra calciatore e società e far sì che la sua condotta e quella del calciatore da lui rappresentato siano improntate ai principi di lealtà, correttezza e probità. In ogni caso, l'agente sportivo deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre calciatori che siano sotto contratto con una società sportiva a risolvere anticipatamente il loro contratto o violare gli obblighi in esso previsti. L'agente sportivo non può effettuare trattative per la conclusione di un contratto con altra società senza il consenso scritto della società con cui il calciatore ha un contratto, salvo che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto stesso dopo aver previamente informato la società titolare del medesimo.