Art. 10 Responsabile del settore tecnico arbitrale
1. Il Responsabile dirige il settore tecnico arbitrale, lo gestisce e lo controlla nell'ambito delle attribuzioni di cui al successivo art. 37 e, seguendo le indicazioni del Comitato nazionale, promuove e realizza, mantenendo rapporti di collaborazione col Settore tecnico e col Settore giovanile e scolastico della FIGC, le iniziative tese alla formazione, preparazione e perfezionamento degli arbitri, degli assistenti arbitrali e degli osservatori arbitrali ed all'uniformità delle prestazioni arbitrali.
2. Il Responsabile del settore tecnico arbitrale, ai fini dell'attività di formazione, può visionare gli arbitri effettivi, gli assistenti e gli osservatori arbitrali appartenenti a qualsiasi ruolo.
3. Il Responsabile del settore tecnico arbitrale, con cadenza periodica, convoca riunioni con i rappresentanti tecnici appositamente nominati dalle Leghe e dalle Componenti tecniche, al fine di esaminare congiuntamente le questioni riguardanti l'attività arbitrale ed eventuali osservazioni pervenute alle stesse Leghe e Componenti da società e tesserati, per poi riferirne ai competenti organi direttivi e tecnici dell'AIA.
4. In caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato nazionale nomina, su proposta del Presidente, un nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale. Il nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale resta in carica sino alla scadenza della stagione sportiva.