Art. 10 Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile

1. La Sezione, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico:

a) definisce gli indirizzi formativi e tecnici riguardanti l'attività giovanile in ogni ambito federale;

b) formula criteri sui programmi, e sulle metodologie didattiche e di allenamento del calcio giovanile e scolastico e indica gli spazi e le attrezzature per svolgere in sicurezza ogni tipo di attività;

c) stabilisce i requisiti per il riconoscimento federale delle scuole di calcio e di calcio a cinque.

2. Alla Sezione è preposto un Responsabile nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico.

3. L'organico della Sezione è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico.