Art.10 ter – Durata e rinnovo del tesseramento - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. Il tesseramento ha la durata pari a quella dell'anno sportivo.
2. Si intende per anno sportivo quello che inizia il primo di luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Il tesseramento si rinnova automaticamente per la stagione sportiva successiva, salvo il diritto di recesso del tesserato, da comunicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti federali.
4. Alla scadenza del tesseramento, l'atleta è libero di rinnovare lo stesso con il medesimo associato o di chiedere il tesseramento con altro associato; sono fatte salve le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi siano previsti dai Regolamenti federali.
5. Il tesseramento può comunque essere sciolto in qualunque momento, secondo quanto previsto dai Regolamenti Federali:
a) per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato;
b) per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante;
c) per consenso dell'associato titolare;
d) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato entro il termine annuale;
e) per mancata partecipazione dell'associato titolare all'attività federale di settore e per fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte;
f) per giusta causa;
g) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato titolare;
h) per ritiro dell'associato titolare da un campionato effettuato entro il termine del girone di andata.
6. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei Regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.