Art. 10 – Titolo abilitativo
1. I soggetti che intendono esercitare l'attività di agente sportivo devono munirsi di apposito titolo abilitativo nazionale.
2. Il titolo abilitativo nazionale è conferito alla persona fisica che, munita dei requisiti di cui all'art. 12 del presente Regolamento, ha superato validamente l'esame di abilitazione. L'esame è diretto a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze richieste per l'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo e per l'adeguata tutela degli interessi del soggetto assistito. Il titolo abilitativo nazionale è strettamente personale e non cedibile.
3. Il titolo abilitativo nazionale ha carattere permanente e autorizza, previa iscrizione al Registro federale e nazionale, a esercitare legittimamente la professione senza limitazione di tempo, fatto salvo l'effetto di eventuali provvedimenti di sospensione e cancellazione.
4. Il titolo abilitativo di vecchio ordinamento è equivalente al titolo abilitativo nazionale e consente l'iscrizione al Registro federale e al Registro nazionale alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti.
5. Il titolo abilitativo unionale equipollente consente l'iscrizione degli agenti sportivi stabiliti nella sezione speciale del Registro federale.
6. Decorsi tre anni dall'iscrizione, gli agenti sportivi stabiliti che siano in regola con gli obblighi di aggiornamento e ai quali siano stati conferiti in Italia almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi possono domandare l'iscrizione al Registro federale nella sezione agenti sportivi, senza essere sottoposti all'esame di abilitazione.