Art. 100 – Tutela dell'onorabilità degli Organismi Sportivi. - FIPAV -
1. La sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni deve essere disposta dal Tribunale Federale.
2. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte d'Appello Federale entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale.
3. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
4. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del Coni che ricoprano cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società , di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta.
5. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.