Art. 100 I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5
1. I calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori/calciatrici di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche.
E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie" a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.
I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.
2. La cessione del contratto stipulato con un calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.
3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.
4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.
5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile
Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici "giovani di serie" fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.
9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.