Art. 101 - Criteri generali - FIPAV -
1. Nell'erogazione, in concreto, delle sanzioni si deve tenere conto delle particolari condizioni in cui si sono svolti i fatti, della loro risonanza, della personalità del loro autore ed, in genere, di tutte quelle circostanze che siano idonee a proporzionare la sanzione all'infrazione.
2. L'Organo Giudicante tiene conto altresì della concreta afflittività della sanzione irrogata e, con riguardo alle sanzioni di cui agli artt. 96 e 97, può differirne il termine di decorrenza fino all'inizio della stagione sportiva successiva, dandone conto nella motivazione.
3. Se l'autore dell'infrazione, per la sua posizione nell'ambito della FIPAV, è investito di particolari responsabilità, la sanzione da infliggere deve essere aggravata.