Art. 101 I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5
1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.
In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.
I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.
In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la società
concedente il prestito. 2. Abrogato
3. Abrogato
4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.
5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", "giocatori e giocatrici di Calcio a 5" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati.
Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.
6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto perla società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.
6. bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.
6 ter. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti" tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un
contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.
7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.
9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.