Art. 102 - Circostanze aggravanti - FIPAV -

1. La sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;

b) aver danneggiato persone o cose;

c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;

d) aver agito per motivi futili o abietti;

e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;

f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi e degli organismi federali o di qualsiasi tesserato ed affiliato;

g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;

h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;

i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;

j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a se o ad altri un vantaggio.