Art. 102 Le cessioni di contratto in ambito professionistico
1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o "apprendista prof", a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di "apprendistato prof" è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.
2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.".
4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:
a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;
b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;
c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";
d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.
5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.
7. Una quota fino al 3% del corrispettivo pattuito per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:
- Stagione del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione dell'11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo.
8. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi.
Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato dalla Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.
Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.
Il contributo di solidarietà, corrispondente alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulta essere stato tesserato, è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.
Il contributo di solidarietà non è dovuto per le stagioni sportive in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere.
L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento.
Norma Transitoria
Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024.
Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.