Art. 102 Reclamo del Presidente federale

1. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime.

2. Il Presidente federale può proporre reclamo alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione che intende impugnare.